Il contratto di finanziamento fondiario che non rispetti il rapporto tra il valore del bene ipotecato ed l’importo della somma erogata, fissato dalla normativa di cui all’art. 38 TUB, è nullo perché in violazione di norme imperative.
I giudici di legittimità hanno affermato che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma di ordine pubblico inderogabile posta a tutela dell’interesse reciproco delle parti, rappresentando:
– per le Banche l’obbligo di contrarre finanziamenti che possano consentire il recupero integrale del proprio credito, comprensivo del capitale, interessi e spese legali;
– per i clienti una fondamentale garanzia che consente loro di non assumere rischi sostanziali, stante la certificazione del valore del bene acquistato, e in caso di inadempimento, di rispondere in forma contenuta con il proprio patrimonio.