I vantaggi del finanziamento fondiario possono essere così schematizzati:
PER IL CREDITORE
1. consolidamento dell’ipoteca dopo dieci giorni dall’iscrizione;
2. esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti;
3. esenzione dalla notifica del titolo per l’avvio di una procedura esecutiva immobiliare;
4. possibilità di ottenere l’assegnazione diretta del ricavato della vendita forzata senza dover attendere la predisposizione del piano di riparto;
5. possibilità di iniziare e/o procedere esecutivamente in costanza di fallimento.
PER IL DEBITORE
1. procedimento semplificato per la cancellazione dell’ipoteca;
2. possibilità di restare moroso per 7 rate, anche non consecutive;
3. riduzione dell’onorario dovuto al notaio per la stipula del contratto;
4. certificazione della Banca sul valore dell’immobile;
5. diritto al frazionamento dell’ipoteca in caso di edificio o complesso condominiale per i quali possa ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che li costituiscono;
6. diritto alla riduzione proporzionale dell’ipoteca in caso di pagamento della quinta parte del debito originario;
7. diritto alla liberazione parziale dei beni ipotecati quando, dai documenti prodotti o dalle perizie, risulti che, per le somme ancora dovute, i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ex art. 38 del Testo Unico Bancario;
PER IL TERZO
1. Facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, in qualità di aggiudicatario, senza alcun consenso da parte del giudice dell’esecuzione e del creditore fondiario, pagando alla Banca solo le rate scadute, gli accessori e le spese (cd. riviviscenza del contratto) assumendosi gli obblighi relativi nel termine di 15 giorni dallo svolgimento dell’asta giudiziaria.